
Comunicazione Registro Imprese
Una volta ottenuta la casella di posta certificata bisogna effettuare la comunicazione dell'avvenuta attivazione al Registro Imprese.
Per effettuare la comunicazione basta andare all'indirizzo del registroimprese e compilare il modulo di comunicazione seguendo le istruzioni riportate.
Attraverso questo servizio, i rappresentanti legali di una società di capitali o persone1 presente nel Registro Imprese potranno iscrivere l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) della società.
Per le società iscritte al Registro Imprese prima del 29 novembre 2008, il termine fissato dalla legge 2/2009, art. 16, comma 6 per l’iscrizione è fissato al 29 novembre 2011.
L’iscrizione nel Registro Imprese avverrà nel rispetto della modulistica vigente: il servizio renderà trasparente la compilazione del modello invitando l’utente a fornire le informazioni necessarie e firmare digitalmente la comunicazione.
Il servizio provvederà ad inviare la comunicazione agli uffici della Camera di Commercio competente che successivamente comunicherà l’esito della domanda di iscrizione.
L’utilizzo di questa funzione è riservato ai legali rappresentanti delle società, che dovranno fornire le seguenti informazioni:
»»il codice fiscale del dichiarante (legale rappresentante di impresa)
»»il codice fiscale dell’impresa
»»l’indirizzo di Posta Elettronica Certificato della società, che costituisce l’oggetto della comunicazione
La comunicazione deve essere firmata digitalmente: il rappresentante legale dell’impresa dovrà quindi possedere un dispositivo di firma digitale (smart card o chiavetta USB con certificato digitale di sottoscrizione).
1 sono soggette all’obbligo dell’iscrizione della PEC le società di capitali e di persone come ad esempio società per azioni, società a responsabilità limitata (srl), società in nome collettivo (snc), società in accomandita semplice (snc) e società in accomandita per azioni, società tra avvocati.













